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Congedi di paternità

Con la legge di bilancio 2023 il legislatore torna nuovamente ad occuparsi dei congedi parentali, nonostante le importanti novità già introdotte nel corso del 2022 con il Dlgs 105 del 30.06.2022 divenuto efficace il 13.08.2022.


Il congedo obbligatorio


Dallo scorso 13 agosto 2022 il padre lavoratore può richiedere al proprio datore di lavoro, di astenersi per 10 giorni lavorativi, frazionabili ma non ad ore, a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino a 5 mesi successivi la nascita del figlio.

È possibile fruire del congedo anche in caso di adozione o affidamento ed in caso di morte perinatale.

Tale congedo spetta sia per i lavoratori dipendenti pubblici che per i lavoratori dipendenti privati.

In caso di parto gemellare la durata del congedo è di 20 giorni.

Quando viene retribuito? Al 100% della retribuzione.

Come si richiede?

Il papà interessato dovrà presentare una domanda in forma scritta al proprio datore di lavoro, indicando i giorni di congedo che intende prendere.

La domanda deve essere presentata con un anticipo di 5 giorni, tenendo conto però delle effettive

esigenze del neopapà (la data parto sappiamo, è solo presunta).

Punto di attenzione: i giorni di congedo parentale obbligatorio sono fruibili dal padre anche

contemporaneamente al congedo di maternità obbligatoria della madre lavoratrice.


Il congedo parentale


Il congedo parentale è stato già ampliato a 9 mesi e retribuito interamente al 30% dallo scorso 13 agosto 2022, darà la possibilità a coloro i quali abbiano già beneficiato del congedo di paternità obbligatorio (la nuova misura è alternativa tra i due genitori), di vedersi riconoscere, entro il 6 anno di vita del bambino, l’80% della retribuzione per uno solo dei 9 mesi dei congedi parentali complessivi.

Tale congedo spetta quindi a entrambi i genitori, ma con dei limiti specifici.

Fruizione solo madre: 6 mesi.

Fruizione solo padre: 6 mesi o 7 mesi se il padre si astiene dal lavoro per un periodo non inferiore ai 3 mesi .

Fruizione entrambi i genitori: 10 mesi complessivi o 11 mesi – rispettando il limite massimo di 6 mesi madre e 7 mesi padre, di cui pagati solo 9.

In caso di genitore solo i mesi sono in totale 11.

Il congedo parentale è fruibile fino ai 12 anni di età del bambino.

Il periodo massimo indennizzabile è pari a 9 mesi, di cui:

• 3 mesi per la madre intrasferibili all’altro genitore;

• 3 mesi per il padre intrasferibili all’altro genitore;

• 3 mesi trasferibili tra i due genitori.

In caso di parto plurimo i congedi sono raddoppiati.

Come si presenta la domanda? La domanda di congedo parentale deve essere presentata on line all’INPS prima dell’inizio del periodo di astensione o al massimo entro il giorno in cui il lavoratore inizierà a fruire dell’Istituto.

Punto di attenzione: Non è possibile inviare domande che comprendano periodi anteriori al giorno di

presentazione.

Punto di attenzione: I giorni festivi ricompresi tra due periodi di congedo vengono conteggiati tra i giorni utilizzati.


Permessi allattamento


Il lavoratore padre può richiedere il riposo giornaliero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga per espressa rinuncia o perché appartenente a una delle categorie non aventi diritto ai riposi stessi o nei casi di morte o grave infermità della madre o nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.

Si tratta di 1 ora al giorno se lavoratore fino a 6 ore; 2 ore al giorno se lavoratore full time.

I periodi di riposo sono considerati ore lavorative effettive e comportano il diritto di poter uscire dall’azienda.

In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati.

Il padre lavoratore dovrà presentare la richiesta on line alla sede Inps di competenza e

contestualmente al datore di lavoro.

Punto di attenzione: l'Inps ha inoltre chiarito che quando si fruisce del congedo parentale ad ore non è possibile usufruire, nella stessa giornata, di riposi giornalieri per allattamento, anche se la richiesta

riguarda un altro figlio.

Punto di attenzione: Un lavoratore padre non può inoltre usufruire delle ore di allattamento mentre la madre lavoratrice è in congedo di maternità obbligatoria e/o facoltativa.


Permessi malattia del figlio

Fino a 3 anni del bambino: entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro senza limite di durata quanto ai giorni di assenza.

Tra i 3 e gli 8 anni: ogni genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro fino a 5 giorni lavorativi annui per le malattie di ogni figlio.

Sono retribuiti? No, nel settore privato.

Settore pubblico si, al 100% ma solo per 30 giornate fino ai 3 anni del bambino.

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